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STATUTO Art. 1 L’associazione di volontariato ex lege 266 del 1991, denominata “Associazione Alberto Tuma”, più avanti chiamata per brevità «associazione», ha per scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità, alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione ed addestramento professionale per affrontare nel territorio i problemi della condizione giovanile e del disagio sociale (tossicodipendenti e alcolisti, disabili fisici e mentali, dimessi da istituzioni, ragazze madri, minori, anziani, ecc..). La tutela delle fasce economicamente svantaggiate; la promozione delle categorie disagiate; l’assistenza per le persone bisognose; la manifestazione del pensiero delle persone socialmente deboli; la promozione culturale in generale; il sostegno civile e morale ai bisognosi; la libera espressione del pensiero; la promozione e la realizzazione di studi, ricerche, incontri, manifestazioni e dibattiti, conferenze ed inchieste. In relazione a ciò l’associazione intende nello specifico: - promuovere e realizzare iniziative di carattere educativo, formativo culturale, ricreativo, riabilitativo ed assistenziale, anche attraverso servizi e organi di stampa e l’utilizzo di mass-media, a favore delle categorie svantaggiate con particolare attenzione ai disabili fisici e mentali; - realizzare attività culturale nell'ambito della musica, con un gruppo di musica popolare denominato “Tammurria”, con finalità esclusive di utilità sociale; - gestire direttamente o in conto terzi anche in forma consulenziale, strutture e servizi di carattere sociale (centri ascolto, centri aperti diurni, case famiglie, strutture di pronto intervento), scolastici, educativi di base e di formazione professionale; - elaborazione e la pubblicazione di testi, articoli, periodici, giornali, riviste, materiale audio e audiovisivo, filmati, ecc.; - (auto)promozione di attività attraverso siti internet, canali multimediali e ogni altro mezzo di comunicazione; - attività riabilitative; - servizio di trasporto per persone diversamente abili; - attività socio-psico-pedagogiche mirate a migliorare l’autonomia personale e sociale del soggetto; - mantenere le capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue; - migliorare e sviluppare le competenze linguistiche logico operative, estetiche, motorie e delle abilità manuali; - integrare gli utenti nel territorio; - gruppi di lavoro multidisciplinari per l’osservazione e le verifiche delle dinamiche relazionali; - servizio di trasporto del disabile e soggetti non autosufficienti dal domicilio verso strutture pubbliche socio- sanitarie. Art. 2 L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo), democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio direttivo). Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, Collegio sindacale e Collegio dei probiviri) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, membro effettivo, membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’associazione. Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci. Art. 3 L’associazione ha sede a Felline di Alliste , provincia di Lecce in via Milano n. 26. Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio direttivo, del collegio sindacale nonché del Collegio dei probiviri potranno avvenire sia presso la Sede sociale sia altrove purché nella Provincia di Lecce. L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento (ad esempio assistenza sanitaria, attività ricreativa, culturale, ambientale ecc.). SOCI Art. 4 I soci sono coloro che si iscrivono all’associazione per partecipare alle attività sociali. Art. 5 All’aspirante socio devono esser consegnate copie aggiornate dello statuto e dei regolamenti. L’aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, contente tra l’altro la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio sull’ammissione, qui sotto elencati. Per decidere sull’ammissione degli aspiranti soci, dovranno venir presi in considerazione i seguenti requisiti: soggetti di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all’associazione. I motivi dell’eventuale diniego all’ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione. La delibera sull’ammissione è inappellabile. L’accoglimento/ rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all’interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi. Prima dell’ammissione definitiva, l’aspirante socio deve effettuare e superare apposito corso preparatorio gratuito gestito dall’associazione [eventuale]. Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l’aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell’ammissibilità, oltre alla quota annuale o mensile, una tassa di iscrizione rinnovabile annualmente [eventuale, in quanto non prevista in tutte le associazioni di volontariato]; deve inoltre depositare in Segreteria n. 2 fotografie formato tessera nonché i seguenti documenti. Art. 6 Solo quando la posizione dell’aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell’associazione. Art. 7 Sono previsti i seguenti tipi di soci: – fondatori; – onorari; – ordinari; Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo; Soci onorari: sono quelle persone alle quali l’associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali [eventuale, vedi art. 6]. Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi suddetti. Art. 8 Tutti i soci maggiorenni al corrente con il pagamento delle quote sociali [eventuale, vedi art. 6] che non siano nel periodo di sospensione, hanno sia diritto al voto in seno all’assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. Art. 9 La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l’associazione, né contro i suoi organi sociali, né contro altri soci. Art. 10 La qualifica di socio si perde per: – decesso; – mancato pagamento della quota sociale; – dimissioni; – espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione. Art. 11 Cause di radiazione dei soci sono le seguenti: – morosità ; – indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti; – inattività prolungata. – decesso – dimissioni. Il Consiglio direttivo può radiare il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso. Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota di iscrizione annuale, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente o il Vice-Presidente, provvedono ad annotare nell’apposito «Libro dei soci» [o «Scheda del socio» (eventualmente tenuta meccanograficamente)] la radiazione del socio. Il socio, non ancora radiato, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo socio a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali. Il Consiglio direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un’assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a radiare i soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi sei mesi, questo al fine di eliminare i soci ormai inutili che non fanno altro che alzare il «quorum» delle assemblee. Nel caso di indisciplina o condotta scorretta ripetute da parte dei soci, il Collegio dei probiviri, su richiesta di intervento da parte del Consiglio direttivo, applica nei loro riguardi la sospensione temporanea o la radiazione senza rimborso delle quote sociali. Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. I soci radiati possono ricorrere alla decisione della prima assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria. Art. 12 La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione. Art. 13 Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. ESERCIZIO SOCIALE Art. 14 L’esercizio inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo [o altro periodo], tranne il primo che inizia in data 27 marzo 2007 . ORGANI SOCIALI Art. 15 Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione: – Assemblea generale degli iscritti; – Consiglio direttivo; – Presidente; – Collegio dei revisori; – Collegio dei Probiviri. Art. 16 L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il 30 aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. Art. 17 L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Art. 18 L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio Art. 19 L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: – nomina (o sostituzione) degli organi sociali; – approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo; – approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; – redazione - modifica - revoca di regolamenti interni; – deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile. Art. 20 Le variazioni dello statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria. Art. 21 Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 22 Il Consiglio direttivo è formato da tre o da cinque membri. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto per non più di due volte consecutive. La carica di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di sindaco e/o di probiviro. All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Art. 23 - Compiti del Consiglio direttivo È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria elencate qui appresso [secondo taluni il licenziamento dei dipendenti è «straordinaria amministrazione»]. In particolare spetta al Consiglio direttivo: – ammissione di nuovi soci; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo statuto; – convocazione delle assemblee; – osservare e far osservare tutte le delibere delle assemblee; – attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari; – redazione del rendiconto annuale consuntivo per l’esercizio da poco trascorso; – redazione della relazione annuale; a tal fine la relazione dovrà contenere il perché degli eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo delle spese, come più sotto ammesso; alla relazione dovrà essere allegato il rendiconto preventivo per l’esercizio da poco trascorso, già approvato dall’assemblea precedente; – redazione del rendiconto annuale preventivo per l’esercizio in corso; – emanazione/modifica/revoca, nell’ambito delle proprie competenze, di regolamenti (escluso il regolamento generale in quanto di pertinenza dell’assemblea), disposizioni, ecc.; – radiazione dal Consiglio direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso; – deferimento al Collegio dei probiviri dei soci in caso di loro indisciplina o condotta scorretta; – radiazione dei soci inattivi negli ultimi sei mesi precedenti la convocazione di un’assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria; – assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell’associazione; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola; – decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all’uopo; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano singolarmente; – vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse; – deliberazione di spese in nome e per conto dell’associazione, al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall’atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall’assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% (dieci percento) del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti massimi possono essere superati, in tal caso però è necessario il parere vincolante del Collegio sindacale che accerti: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell’operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa; – nomina e revoca di un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali; il primo preposto viene però nominato direttamente dall’assemblea ordinaria; Presidente/Vice-Presidente del Consiglio direttivo. Art. 24 I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice- Presidente): – rappresentare l’associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa; – convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; – deliberare spese in nome e per conto dell’associazione, al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall’atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall’assemblea ordinaria; – con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo; – deliberare sull’ammissione di nuovi soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo statuto; – deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all’uopo; – essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio direttivo o ad altro organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla legge ai sindacati nonché agli organi statali competenti); – deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo della associazione. COLLEGIO DEI SINDACI Art. 25 I sindaci sono nominati dall’assemblea in un numero di tre, [effettivi più eventuali supplenti], durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e/o del Collegio dei probiviri. All’atto dell’accettazione della carica i membri del Collegio dei sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 c.c. Art. 26 Compiti del Collegio dei sindaci: – partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto; – verifica della legittimità delle operazioni dei Consiglio direttivo e dei suoi membri; – nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui all’art. 21, dare il proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell’operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa; – verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; – verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’assemblea; – redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea; – convocazione, in caso di necessità, di un’assemblea qualora il Consiglio direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 25 I probiviri sono nominati dall’assemblea in un numero di tre [effettivi più eventuali supplenti], durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e/o di sindaco. All’atto dell’accettazione della carica i probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Art. 26 Compiti del Collegio dei probiviri: – decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile; – decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell’associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima assemblea utile, anche in concomitanza di un’assemblea straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali. ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE Art. 27 Le entrate dell’associazione sono costituite da: – contributi degli aderenti; – contributi di privati; – contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; – contributi di organismi internazionali; – donazioni e lasciti testamentari; – rimborsi derivanti da convenzioni; – entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Il patrimonio sociale è costituito da: 1. beni immobili e mobili; 2. donazioni, lasciti o successioni. L’associazione può emettere "titoli di solidarietà". Art. 28 L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all’assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione. Art. 29 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione. RENDICONTI Art. 30 Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile [o altra data, comunque entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio precedente] all’assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso, quello preventivo per l’esercizio appena trascorso (per una verifica tra quello che è stato previsto e quello che è stato fatto) nonché quello preventivo per l’anno in corso. Il Collegio dei sindaci presenta annualmente all’assemblea una propria relazione. ATTIVITÀ SECONDARIE Art. 31 L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali. Art. 32 È compito del Consiglio direttivo nominare un preposto per la vendita e la responsabilità della merce esposta; solo il primo preposto viene nominato direttamente dall’assemblea ordinaria. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Art. 33 La durata dell’associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. NORME RESIDUALI Art. 34 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. |


